Principali scadenze Aprile 2012
Tra le scadenze del periodo si sottolinea in modo particolare:
01.04.2012 – Da oggi la compensazione libera IVA scende da € 10.000 a € 5.000
16.04.2012 – Comunicazioni lettere d’intento la comunicazione deve essere presentata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza l’applicazione dell’imposta (non più con riferimento alla data di ricezione della “lettera di intento”)
30.04.2012 – IVA rimborso trimestrale
30.04.2012 – Black List: l’obbligo di comunicazione è stato limitato alle sole operazioni che superano € 500
30.04.2012 – Si ricorda l’obbligo di presentazione della denuncia annuale dei rifiuti ora chiamato “Mudino”
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Circolare 13.2012 – Spesometro
Tutti i soggetti titolari di partita IVA devono presentare, in via telematica, entro il 30/04/2012, la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore ad € 3.000, rilevanti ai fini IVA, effettuate nell’anno 2011. Inoltre per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2011 e rilevanti ai fini IVA, ma per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura, il limite è elevato ad € 3.600 al lordo dell’imposta applicata.
La comunicazione ha lo scopo di fornire alle autorità fiscali gli estremi identificativi (codice fiscale o partita IVA) delle controparti (clienti e fornitori) con cui il soggetto IVA ha intrattenuto rapporti commerciali o professionali.
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Rettifiche contabili bilancio 31-12-2011
Promemoria contenente le principali operazioni di rettifica per la chiusura del bilancio al 31-12-2011 ai fini civilistici e fiscali.
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Circolare 12.2012 – Prestazioni di servizio all’estero
Dal 17 Marzo 2012 sono entrate in vigore le novità introdotte dalla Comunitaria 2010 (Legge 217/2011) per le quali le aziende dovranno rivedere le procedure usate per registrare le fatture dei fornitori esteri. La novità più importante riguarda il momento di effettuazione dei servizi internazionali.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI INETERNAZIONALI (resi e ricevuti)
- PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (Art. 7-ter) LIMITATE NEL TEMPO: l’operazione si considera effettuata alla data di ultimazione della prestazione o, se precedente, alla data di pagamento del corrispettivo (limitatamente all’importo pagato);
- PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (Art. 7-ter) A CARATTERE PERIODICO O CONTINUATIVO DI DURATA INFRANNUALE: l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione del corrispettivo o, se precedente, alla data di pagamento del corrispettivo;
- PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE (Art. 7-ter) A CARATTERE PERIODICO O CONTINUATIVO DI DURATA PLURIENNALE (senza versamenti di acconti e pagamenti, anche parziali): l’operazione si considera effettuata al termine di ciascuna anno solare, fino all’ultimazione.
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